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Dpcm 25 febbraio 2020

Il Dpcm introduce nuove misure volte al contrasto e alla prevenzione dell’ulteriore diffusione del virus COVID-19 in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo. 

Il decreto è stato adottato su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri competenti e i Presidenti delle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e conferma e mantiene in vigore, integrandole, le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.

Per evitare la sospensione delle attività lavorative, il testo prevede che ai rapporti di lavoro subordinato sia temporaneamente applicabile, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori  da tali territori, la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”).

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, nelle Regioni Emila Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Ne è consentito lo svolgimento, e quello delle sedute di allenamento, in impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni non elencati nell’allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020.

Sarà invece cancellata su tutto il territorio nazionale l’iniziativa “Io vado al museo – Domenica al museo” (entrata senza pagamento del biglietto di ingresso in tutti gli istituti e i luoghi della cultura) prevista per domenica 1° marzo 2020.

Per quanto riguarda l’attività scolastica, il Dpcm sospende fino al 15 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate da tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (è esteso a tutti i casi interessati da tale sospensione il diritto di recesso previsto dalla normativa in vigore).
Inoltre, in caso di assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni, per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020 sarà obbligatorio presentare il certificato medico.

Per quanto riguarda, in modo specifico, le scuole dei territori interessati dall’emergenza, nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa, i dirigenti scolastici possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Allo stesso modo, nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, nelle quali non è consentita la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i Comuni di cui all’Allegato 1 al Dpcm 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico.
Inoltre, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all’allegato 1 Dpcm 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)

GU Serie Generale n.47 del 25-02-2020

Spiderluca
Classe 1977, studi Giuridici ed Informatici. Appassionato di tecnologia e del web fin dai primi anni 90, ha lavorato con i computer per oltre vent'anni ed ancora oggi non smette mai di voler imparare qualcosa di nuovo. Webmaster, tecnico informatico, un passato in HP e titolare di alcuni siti e-commerce italiani.
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