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Promozione e sostegno della lettura con incentivi alle librerie Legge 13/2/2020 n. 15

Modifiche alla Legge sul prezzo dei libri

Entra in vigore il 25 marzo 2020 la Legge n. 15/2020 del 13 febbraio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 marzo 2020 contenente nuove “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”. La nuova Legge apporta modifiche significative alla Legge n. 128/2011 (Legge Levi) sulla disciplina riguardante il prezzo di vendita dei libri.

Il prezzo dei libri cartacei continua ad essere fissato dall’Editore (o dall’importatore) e, come regola generale, può essere oggetto di sconto sino al massimo del 5% del prezzo di copertina fissato; il precedente limite massimo era fissato al 15% sul prezzo di copertina.

Le nuove disposizioni non si applicano alla vendita di libri che ricadono in una o più eccezioni previste dalla Legge Levi, che restano invariate, tra cui i libri posti fuori catalogo dall’Editore, i libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che sono trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dal rivenditore, i libri usati e i libri in promozioni poste in essere dall’Editore.

E’ consentito applicare uno sconto sino al massimo del 15% del prezzo di copertina sui testi adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

ECCO IL TESTO DI LEGGE COMPLETO DA G.U.

Promozione e sostegno della lettura: bonus librerie

Il bonus è legato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, o ai canoni di locazione, per i locali dove si svolge l’attività di vendita dei prodotti editoriali.

In pratica, la nuova legge manda a regime le agevolazioni fiscali stabilite con il comma 319 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, inizialmente previste per gli anni 2018 e il 2019, disponendo ulteriori stanziamenti destinati al credito d’imposta, nella misura di 3.250.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Il credito d’imposta viene riconosciuto agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), ed è fruibile esclusivamente in compensazione con il modello F24, nella misura massima di 20.000 euro per i soggetti che non risultano ricompresi in gruppi editoriali e di 10.000 euro per gli altri.

Capitale italiana del libro

L’art. 4 della legge istituisce anche, già a partire dall’anno 2020, anche un fondo per premiare la capitale italiana del libro: al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di «Capitale italiana del libro».

Il titolo è conferito all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge: la selezione avviene sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano al titolo di «Capitale italiana del libro».

I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.




Promozione e sostegno della lettura: agevolazioni per chi dona al fondo “carta della cultura”

Per contrastare la povertà educativa e promuovere la diffusione della lettura, lo Stato, contribuisce alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, attraverso l’istituzione della «Carta della cultura».

I libri acquistati con il contributo statale sono destinati all’uso personale dei soggetti di cui al presente comma e non ne è permessa la rivendita.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La Carta della cultura è una carta elettronica di importo nominale pari a euro 100, utilizzabile dal titolare, entro un anno dal suo rilascio, nei pagamenti per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.

Le imprese possono destinare, alle finalità del Fondo appositamente costituito per finanziare questo incentivo, parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le imprese che destinano alle finalità del Fondo almeno l’1% del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero per i beni e le attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

Albo delle librerie di qualità per il sostegno della lettura

Viene istituito l’albo delle librerie di qualità, nel quale saranno iscritte su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali.

L’iscrizione nell’albo da alla libreria, intesa come “punto di vendita” e non come impresa, il diritto di utilizzare per tre anni (successivamente rinnovati al permanere dei requisiti) il marchio di «libreria di qualità».

L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo e caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

Nella definizione dei requisiti, si tiene conto dell’assortimento diversificato di titoli offerti in vendita, della qualità del servizio, delle attività di proposta di eventi culturali, dell’adesione ai patti locali per la lettura, ove attivati, e della specificità del territorio.

(SCARICA PDF : GU Serie Generale n.63 del 10-03-2020)

 



Spiderluca
Classe 1977, studi Giuridici ed Informatici. Appassionato di tecnologia e del web fin dai primi anni 90, ha lavorato con i computer per oltre vent'anni ed ancora oggi non smette mai di voler imparare qualcosa di nuovo. Webmaster, tecnico informatico, un passato in HP e titolare di alcuni siti e-commerce italiani.
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